Nuove imprese: aiuti a chi investe
Con il D.L. 91/2014 torna lÆincentivo per lÆacquisto di nuovi macchinari: le societÓ che avviano l'attivitÓ fino al 30 giugno 2015 possono godere di un credito di imposta per l'acquisto di macchinari nuovi. Se l'investimento viene pagato con nuovi apporti di capitale, l'incentivo si cumula con la detassazione Ace potenziata per il triennio 2014-2016. Nel caso poi di necessitÓ di finanziamenti bancari, le Pmi potranno usufruire della nuova Sabatini introdotta dal decreto ½del fare+. Il Bonus investimenti - LÆagevolazione fiscale sugli investimenti di cui al D.L. n. 91/2014 assume la forma di un credito di imposta di importo pari al 15% della differenza tra: - investimenti in beni strumentali realizzati nel ôperiodo agevolatoö, ossia nel periodo che decorre dalla data di entrate in vigore del Decreto CompetitivitÓ (25 giugno 2014) e termina il 30 giugno 2015; - media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi dÆimposta precedenti al ôperiodo agevolatoö (con facoltÓ di escludere il periodo di imposta con maggiori investimenti). Le societÓ che si costituiscono dopo il 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015 possono accedere al bonus, calcolando il credito di imposta su tutto l'importo degli investimenti realizzati nel periodo agevolato. Il costo netto dell'investimento sarÓ pari all'85% del prezzo pagato. Infatti nella totale assenza di un ôperiodo precedenteö a cui fare riferimento, il credito di imposta Þ pari al 15% dellÆintero valore degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato. Ace potenziata - L'incentivo agli investimenti in macchinari pu= sommarsi all'agevolazione Ace per la ricapitalizzazione delle imprese. LÆagevolazione, introdotta dallÆart. 1 del D.L. 201/11, consente di ridurre lÆimponibile fiscale delle aziende in misura pari al rendimento nozionale del nuovo capitale apportato allÆimpresa stessa. Tale rendimento Þ parametrato per il periodo dÆimposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 rispettivamente al 4%, 4,5% e al 4,75%. LÆart. 19, co. 1, lett. b), del D.L. 91/2014, poi, ha modificato il comma 4 dellÆart, 1 del D.L. n. 201/2011, prevedendo per la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato, in alternativa al riporto nuovo, la possibilitÓ di fruire di un credito dÆimposta applicando la suddetta eccedenza le aliquote di cui agli artt. 11 e 77 del TUIR (ossia le aliquote previste per lÆIRPEF e per lÆIRES). Nella determinazione, quindi, del credito dÆimposta, i soggetti IRES dovranno applicare lÆaliquota del 27,5% allÆimporto dellÆeccedenza per la quale rinunciano al riporto a nuovo, optando per il regime del credito dÆimposta. Il credito dÆimposta Þ utilizzabile in diminuzione dellÆIRAP dovuta in ciascun esercizio e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo. Tale facoltÓ pu= essere esercitata a decorrere dal periodo dÆimposta in corso al 31 dicembre 2014, ossia con la presentazione della dichiarazione dei redditi (UNICO 2015). Resta ferma la possibilitÓ, ove la deduzione spettante sia maggiore del reddito imponibile, di computare lÆeccedenza in aumento dellÆimporto deducibile dal reddito complessivo dei periodi dÆimposta successivi (Cfr. art.1, comma 4, D.L. 201/2011 e art.3, comma 3, del D.M. 14 marzo 2012). Le societÓ neo costituite possono usufruire dell'agevolazione Ace applicando le percentuali di legge all'intero capitale sociale versato in denaro e ai versamenti in conto capitale effettuati dalla costituzione. Per l'esercizio di versamento, occorre il ragguaglio temporale. Nuova Sabatini - Le Pmi, comprese quelle costituite nei mesi predetti, possono inoltre accedere ai finanziamenti agevolati della Nuova Sabatini prevista dal D.L. 69/2013 e dal D.M. 27 novembre 2013. La norma prevede lÆaccesso semplificato a un contributo in conto interessi e al fondo di garanzia. (Fonte: Redazione Fiscal Focus)