Studio Contabile s.n.c.
Dr. Silvia Saccani | Lorella Donato
V.lo Venezze,5 - 45100 Rovigo | Tel +39 0425.28338 | Fax +39 0425.462270
| info@analisifiscale.it

 

Archivio News 2002 PDF Stampa E-mail
Indice articolo
Archivio News 2002
Pagina 2
Pagina 3
Pagina 4

29/10/2002 AGEVOLAZIONE ACQUISTO AUTOVETTURE
  Esenzione bollo e tassa iscrizione.
 
Nell’ambito delle disposizioni a sostegno dell’economia nazionale, l’art. 2 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138 prevede l’esenzione, per i primi 3 anni, dal pagamento della tassa automobilistica annuale (bollo auto), dall’imposta provinciale di trascrizione e dagli altri emolumenti dovuti al PRA, per gli acquisti di autovetture nuove, purché dotate di dispositivi antinquinanti, di potenza non superiore a kW. 85, con la contemporanea restituzione di un usato, non catalizzato, da rottamare. Possono usufruire dell’agevolazione privati ed imprese ed è valida fino al 31/12/2002.
   
29/10/2002 RITARDATI PAGAMENTI
  Direttiva UE ritardi pagamenti transazioni commerciali
 
Esiste una Direttiva UE in materia di transazioni commerciali che il nostro Governo ha già provveduto a recepire, rendendola esecutiva con il D.Lgs.231/02, che afferma che contro i ritardi di pagamento, gli interessi di mora scatteranno automaticamente nel caso non sia stata prevista una data diversa, trascorsi 30 giorni dal ricevimento della merce o della fattura.La nuova disciplina riguarda i contratti conclusi dopo il 08/08/2002; sono esclusi i contratti di appalto e le prestazioni verso i privati; restano escluse altresì le richieste di interessi inferiori a € 5,00. Il tasso da applicare è il tasso della Banca Centrale Europea, aumentato di 7 punti. Detto tasso verrà stabilito e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ogni 6 mesi. Attualmente il tasso è stato fissato che il tasso di riferimento Bce per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2002 è il 3,35%, mentre sul semestre 1º gennaio-30 giugno 2003 la misura del saggio è del 2,85 per cento. A ciascuna di queste percentuali va, però, sommata la maggiorazione di sette punti indicata all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002. Sicché si può dire che la misura complessiva è, rispettivamente, del 10,35% (2002) e del 9,85% per i primi sei mesi del 2003. (Fonte: Il Sole 24Ore)
   
29/10/2002 LAVORO "NERO"
  Le nuove sanzioni e l'inasprimento dei controlli
 
·Il Parlamento, con legge n. 73/2002, ha istituito una nuova pesante sanzione amministrativa nei confronti dei datori di lavoro che utilizzano lavoratori irregolari “in nero”. Infatti la norma contenuta nell’art. 3 di detta legge prevede che “…ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste, l’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatoria è altresì punita con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti ccnl, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di contestazione della violazione”. In queste settimane anche l’Ispettorato del lavoro di Rovigo sta effettuando numerose ispezioni con particolare attenzione all’individuazione di lavoratori in nero, in quanto essendo ormai vicina la fine dell’anno, la sanzione amministrativa di cui sopra, essendo calcolata dall’inizio dell’anno, diventa particolarmente elevata. Alla contestazione della violazione possono provvedere ispettori del lavoro, dell’Inps e della Guardia di Finanza. Eventuale pagamento entro 60 giorni dalla notifica con riduzione del 25%. Crediamo che le cifre possano da sole far capire la ulteriore pericolosità di avere in azienda personale non regolarizzato; si consiglia pertanto la sistemazione di tali posizioni, magari anche con la stipula di contratti di collaborazione o altro, al fine comunque di permettere al lavoratore di avere titolo ad essere presente in Azienda. Documenti che obbligatoriamente devono essere presenti in azienda. Si riepilogano tutti i documenti, da contenere in un’apposita cartellina, che devono per legge essere depositati sul luogo di lavoro: 1. Libro matricola in originale (avere almeno una fotocopia aggiornata); 2. Copia del libro paga (cioè i cedolini paga mensili); 3. Registro delle presenze aggiornato al massimo al giorno precedente; 4. Registro degli infortuni (o almeno una fotocopia aggiornata); 5. Notifica della nomina del professionista in materia di lavoro; 6. Documentazione completa riferita agli adempimenti previsti dalla L. 626 (Sicurezza sul lavoro); 7. Referti visite mediche periodiche dei dipendenti.
   
29/10/2002 RECUPERO CREDITI AZIENDALI
  Prova credito con libro giornale non vidimato
 
·La soppressione dell’obbligo di vidimazione e bollatura del libro giornale, pur creando un evidente risparmio per il contribuente, giuridicamente potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio, rendendo più ardua la dimostrazione del credito in procedura giudiziale come il decreto ingiuntivo.
   
28/10/2002 CO.CO.CO.
  Più ampia la rete delle tutele
 
Con il decreto interministeriale del 4 aprile 2002 si è disposto che l'assegno al nucleo familiare e l'indennità di maternità devono essere erogati ai parasubordinati con le stesse modalità utilizzate per i lavoratori dipendenti. Ora sono previste ulteriori modifiche migliroative: il disegno di legge delega in materia di occupazione prevede ulteriori fondamentali forme di tutela a presidio della dignità e della sicurezza dei collaboratori. In aggiunta, la delega previdenziale (all'esame della Camera) intende ridefinire il trattamento previdenziale dei collaboratori non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, prevedendo l'applicazione graduale delle aliquote vigenti per i lavoratori iscritti alla gestione commercianti Inps (per i quali si prevede sino al 2014 un incremento graduale dell'aliquota sino al 19%). Vengono esclusi, secondo tale orientamento, coloro che ricoprono incarichi di amministratore, sindaco o revisore di società e coloro che percepiscono trattamenti pensionistici a carico di altre forme di previdenza obbligatoria. (Fonte: Il Sole 24Ore) --------------------------------------------------------------------------------
   
28/10/2002 CREDITO IMPOSTA ART.8 LG.388/00
  Beni dati a noleggio non rientrano
 
Non possono fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 8, della legge n. 388 del 2000, gli investimenti effettuati per l'acquisto di beni strumentali destinati a essere concessi in noleggio, qualora il negozio giuridico posto in essere sia in realtà qualificabile come locazione di cose mobili . Questa è, in sintesi, la conclusione cui perviene l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 332 del 24 ottobre, che risponde a un'istanza presentata da una società con sede in un'area svantaggiata, che acquista macchine per ufficio nuove, destinate esclusivamente a essere noleggiate a clienti situati anch'essi nelle aree agevolate, a fronte della corresponsione di canoni mensili. (Risoluzione n. 332 del 24 ottobre - fiscooggi.it).
   


 
< Prec.   Pros. >
News
2012
2014
Login Form





Password dimenticata?
Nessun account? Registrati
Scegli la lingua
Cerca nel sito